Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









O.P.C.M. 16/07/2005 n. 3450

3. Per le attivitā da porre in essere ai sensi del comma 1 l'assessore della regione siciliana con delega alla protezione civile č autorizzato ad avvalersi di un consulente di elevata professionalitā avente specifica competenza nella materia ivi prevista. Al predetto consulente č corrisposto un compenso di euro 20.000,00 su base annua.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, relativamente al territorio del comune di Naro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchč dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana, e delle ulteriori risorse finanziarie assegnate allo scopo dall'amministrazione statale e regionale.

2. Per l'adozione delle iniziative inerenti al consolidamento del territorio del comune di Agrigento, ivi compresi gli edifici privati ed infrastrutture con esclusione di quanto previsto dall'art. 2, il commissario delegato Presidente della Regione siciliana si avvale dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.

3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero all'uopo istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 8.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivitā da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato - Presidente della regione siciliana č autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da un consulente giuridico nonchč da cinque unitā di personale appartenenti al Dipartimento regionale di protezione civile.

2. Il personale del Dipartimento regionale di protezione civile č autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. Al consulente giuridico č corrisposta una indennitā onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entitā pari al 40% del trattamento economico in godimento.

4. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 della presente ordinanza.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2005 Il Presidente: Berlusconi

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional